Animali e condominio: come conciliarli?

L’art. 1138 del codice civile, così come riformato dalla legge 220/2012, in vigore dal 18.6.2013, stabilisce che “le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Secondo le prime interpretazioni, la norma non trovava applicazione ai rapporti condominiali sorti precedentemente -per cui il regolamento condominiale che, già prima del 18.6.13, vietava di detenere animali nella propria abitazione in condominio, continuava ad essere valido- ed il divieto di tenere animali poteva continuare ad essere contenuto sia in un regolamento contrattuale, che in quanto predisposto dall’unico originario proprietario dell’edificio ed accettato con i singoli atti di acquisto dai condomini, poteva derogare od integrare la disciplina legale, limitando le facoltà comprese nel diritto di proprietà, sia in un regolamento adottato in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini.

Tuttavia, alla luce delle prime sentenze di merito, questa interpretazione inizia a vacillare.

Invero, con provvedimento del 22.7.16, il Tribunale di Cagliari, accogliendo il ricorso di un condomino contro il regolamento condominiale che vietava l’accesso al Condominio agli animali domestici, ritenendo viziata da nullità sopravvenuta detta disposizione regolamentare, ha affermato che “il regolamento condominiale che si discosti da tale disposizione è affetto da nullità in quanto il disposto di cui all’art. 1138 c.c. è espressione di principi di ordine pubblico, individuabili nella necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale, contemplati, anche a livello europeo,nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13.11.1987, ratificata ed eseguita in Italia con la Legge 201/2010, nonché nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ratificato dalla Legge 130/2008”.

Tra l’altro, ha continuato il Giudice, poiché dall’esame dell’art. 1138 c.c. non è possibile individuare a quale tipo di regolamento –assembleare o contrattuale- si faccia riferimento, non vi è motivo per ritenere che detta norma non sia applicabile anche ai regolamenti di tipo contrattuale.

Una pronuncia questa sicuramente innovativa che, secondo molti, sarà seguita da analoghe decisioni.

Per completezza, va, comunque, ricordato che, in ogni caso, ove si detenga o si possieda un animale domestico permangono gli obblighi a carico del proprietario di evitare che gli stessi arrechino disturbo alla quiete con immissioni rumorose che superino la normale tollerabilità.

Avv. Carlo Maria Palmiero

Avv. Giovanna Melillo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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