Spesso capita che un amministratore condominiale ‘scappi con la cassa’. Solitamente questa problematica viene fuori alla consegna dei documenti da parte del vecchio amministratore al nuovo, oppure quando i fornitori che non sono stati pagati si fanno sentire.
Per fare un esempio pratico, ecco le parole di un condomino:
”Causa problemi di amministrazione del precedente amministratore, ne abbiamo nominato uno nuovo. Premetto che il precedente amministratore non ha consegnato niente al nuovo, nominato il 17 marzo 2014. Su mia insistenza, il precedente amministratore mi ha consegnato una buona parte dei documenti per la verifica del consuntivo 2013.
Dalla verifica risulta: 2 accrediti ad un altro condominio, la giustificazione è stata : “ci avevano finanziato e questa è stata restituzione”. Sulla base di questa affermazione ho analizzato gli estratti conto fino al 2007 compreso , e non è emersa nessuna anticipazione del condominio sopra citato.
L’analisi dei conti ,dal 2007 , ha rilevato un altro problema , e cioè : -sono presenti 9 accrediti della nostra assicurazione per danni di infiltrazioni d’acqua e nessuno è stato messo a bilancio come plusvalenza. -i versamenti dei condomini in conto sono sempre inferiori alle rate dichiarate nei bilanci. Ovvio che la documentazione è ancora in mano al precedente amministratore , ma sulla base delle anomalie sopra citate possiamo già fare qualcosa ? Grazie per la risposta che potete darmi.”
In questo caso sono già sussistenti tutti i presupposti per sporgere un esposto nei confronti del precedente amministratore di condominio per i reati di cui agli articoli 640 e 646 del codice penale: truffa ai danni dei condomini ed appropriazione indebita. La qualifica che riveste l’amministratore di condominio si può assimilare a quella del mandato, conferito in questo caso da una pluralità di soggetti. I suoi obblighi sono ben determinati dalla legge, ed innanzitutto si caratterizzano con la necessaria osservanza della legge, del regolamento condominiale e delle delibere dell’assemblea.
Ogni suo comportamento non corretto, in particolare la predisposizione di un bilancio falso, si può senz’altro ricondurre ad una fattispecie delittuosa, pertanto punibile non solo in ambito civile, ma anche in sede penale.
Art. 640 del codice penale. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Art. 646 del codice penale. Appropriazione indebita.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 . Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo