A ulteriore garanzia del cliente, la ‘procedura di ripristino’ prevede che nel periodo di fornitura relativo al contratto non voluto, venga applicato il prezzo di tutela, scontato della quota di remunerazione dell’attività del venditore.
L’Autorità ha infatti deciso che alla società di vendita che ha posto in essere pratiche risultanti in un contratto contestato non venga riconosciuta la componente relativa alla commercializzazione al dettaglio.
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