Come fare per denunciare l’amminsitratore

Limiti alla responsabilità penale dell’amministratore di condominio: non risponde penalmente dei danni al condominio e agli inquilini, a meno che non venga dimostrata la circostanza che la sua inerzia è stata determinante nell’incidente.

La condanna, infatti, può esserci solamente se risulta giustificata e risulta, altresì, processualmente certo il fatto che la sua condotta omissiva sia stata una “condizione necessaria” dell’evento lesivo , con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”.

Ciò è stato stabilito dalla Suprema Corte che, con la recente sentenza n. 39959/2009, è tornata sull’annosa questione della responsabilità penale degli amministratori di condominio.

La responsabilità dell’amministratore

L’amministratore di condominio è tenuto a provvedere alla opere di riparazione delle parti comuni dello stabile.

Quindi, in linea generale, ogni evento dannoso conseguente ad un mancato tempestivo intervento di riparazione è ascrivibile all’amministratore, il quale può addirittura incorrere in responsabilità penale in alcuni casi, come ad esempio quando qualcuno abbia subito danni alla persona a causa della mancata riparazione di un gradino della scala condominiale (o di una ringhiera, di vetri, ecc.).

Non esistono fattispecie specifiche previste dal legislatore che abbiano rilevanza penale; ma tale fatto non esclude che se l’amministratore, nell’esercizio delle sue funzioni, commette reati dovrà risponderne personalmente.

Tra questi reati, ad esempio, potrebbero essere annoverati quelli che si riferiscono ai rapporti interpersonali quali l’ingiuria e la diffamazione.

In altri casi trova fondamento l’art. 40 del codice penale, reato omissivo, il quale prevede che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

La giurisprudenza ha precisato che la fonte dell’obbligo può provenire da un ramo qualsiasi del diritto, quindi anche da quello privato.

La giurisprudenza costante ha ritenuto l’amministratore penalmente responsabile anche in tutti quei casi in cui non si attivi con la necessaria urgenza per rimuovere quelle situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, derivante, ad esempio dalla minacciante rovina di parti comuni dello stabile.

In tali ipotesi lo stesso è considerato soggetto attivo del reato di cui all’art. 677 del codice penale (omissione di lavori di edifici che minacciano rovina), dovendo egli attivarsi in forza dei poteri riconosciutogli dagli artt. 1130 num. 3 e 4 e 1135 co. 2 C.c., per l’eliminazione delle situazioni idonee a provocare danni ad altre persone.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: