Ancora recentemente i giornali cittadini hanno dato ampio risalto alla vicenda di alcuni amministratori condominiali “scappati” con la cassa, lasciando i Condominii da loro amministrati con una grave esposizione economica nei confronti dei fornitori. Indipendentemente dalle conseguenze penali che deriveranno da tale condotta, esistono delle precauzioni o dei segnali che debbono essere colti dai condomini onde evitare tali conseguenze? L’art. 1129 del codice civile prevede la revoca dell’amministratore da parte del giudice, su ricorso anche di un solo condomino, se l’amministratore non presenta il resoconto della gestione economica per due anni, oppure se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità, oppure se l’amministratore omette di dare notizia all’assemblea dei condomini della notifica di un atto di citazione o di un provvedimento che eccede dalle sue attribuzioni, in tal caso l’amministratore infedele sarà chiamato a risarcire i danni (art. 1131 cod. civ.). L’amministratore che non provvede a convocare annualmente l’assemblea di Condominio per presentare il rendiconto annuale ed il preventivo delle spese per l’anno successivo, e la conseguente approvazione, desta quindi più di un dubbio sulla correttezza del suo operato. Nella scelta operata dall’assemblea di quale amministratore a cui affidare il Condominio, si dovrà tenere conto non solo, e non tanto, del compenso richiesto per la sua prestazione professionale o delle referenze, ma si dovrà tenere conto delle spiegazioni fornite dall’amministratore-candidato in merito al suo modus operandi per quanto riguarda la gestione contabile. In particolare si dovrà pretendere l’apertura di un conto corrente intestato al Condominio, onde consentire ai singoli condomini di verificare costantemente le entrate e le uscite. E’ infatti pratica ancora assai diffusa tra diversi amministratori versare i contributi dei singoli condomini dei vari Condominii amministrati in un unico conto corrente, con la conseguenza di confondere i patrimoni appartenenti ai vari Condominii, ingenerando inevitabili errori contabili. Recentemente alcuni amministratori hanno deciso di impegnarsi nei confronti dei condomini adottando un disciplinare di gestione contabile, il cd. PGU, che pur mantenendo il principio di cassa, con riscontro sul conto corrente, introduce dei correttivi che seguono il principio di competenza, al fine di far conoscere ai condomini il periodo di spettanza della spesa, per poi inserirla in sede di riparto. Tale procedura consente una maggiore chiarezza contabile, eliminando ogni possibilità per gli eventuali amministratori infedeli di sottrarre il patrimonio condominiale dal conto corrente imputando a più periodi di competenza la medesima spesa e mascherare così l’illecito. Avv. Martina Garri