Una delle domande che spesso si pone l’amministratore di Condominio è a chi debba richiedere il pagamento delle quote condominiali in presenza di coniugi separati o divorziati che si sottraggono, addossandosi reciproche responsabilità, al pagamento delle spese.
Orbene, laddove i coniugi siano comproprietari dell’immobile, l’assegnazione della casa ad uno di essi non comporta il venire meno in capo all’altro della condizione di partecipante al Condominio, con tutti i diritti e doveri che Una delle domande che spesso si pone l’amministratore di Condominio è a chi debba richiedere il pagamento delle quote condominiali in presenza di coniugi separati o divorziati che si sottraggono, addossandosi reciproche responsabilità, al pagamento delle spese.
In tal caso, infatti, l’unico onere dell’amministratore, venuto a conoscenza della separazione dei coniugi, sarà quello di inviare le convocazioni di assemblea a ciascuno di essi, ai rispettivi indirizzi.
Pertanto, nei confronti del Condominio i coniugi comproprietari, anche se separati e/o divorziati, sono responsabili solidalmente per tutte le spese di gestione, sia ordinarie che straordinarie, per cui l’amministratore, in caso di mancato pagamento, può agire, indifferentemente, per il recupero delle quote nei confronti di uno di essi.
Tanto, perché, qualsiasi accordo o sentenza di separazione e/o divorzio fa stato solo nei confronti delle parti e non dei terzi, ivi compreso il Condominio.
Tanto comporta che se il coniuge non assegnatario, a causa di inadempimento da parte del coniuge assegnatario, si trova costretto a versare alcune quote relative a spese a lui non spettanti in forza dell’accordo o della sentenza di separazione, potrà legittimamente agire, a sua volta, per il recupero di dette spese nei confronti del coniuge assegnatario, ma non potrà rifiutare il pagamento al Condominio creditore.
In materia è intervenuta, di recente, anche la Corte di Cassazione che ha affermato che “in virtù della comproprietà dell’immobile, le condizioni di separazione non incidono sull’applicabilità dell’art. 1110 c.c., per cui entrambi i comproprietari sono tenuti al pagamento delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune” (Cass. Civ., sez. I, 04.02.2016, n. 2195).
Laddove, invece, il proprietario esclusivo dell’immobile sia il coniuge non assegnatario si utilizza il criterio di ripartizione delle spese tipico del rapporto proprietario – inquilino, quindi, il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale dovrà versare le quote per le spese ordinarie, quelle di uso e godimento dei beni comuni, mentre le spese straordinarie resteranno a carico del proprietario.
Il diritto riconosciuto al coniuge non titolare del diritto di proprietà, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, infatti, riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale: la gratuità dell’assegnazione della casa (in base alla quale il coniuge beneficiario non è tenuto al pagamento di alcun canone o corrispettivo) si riferisce esclusivamente all’uso e al godimento dell’abitazione, ma non si estende alle spese connesse a detto uso.
In questo senso, in più occasioni, si è espressa la Corte di Cassazione affermando che “in tema di separazione personale, qualora il Giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione non si estende alle spese correlate a detto uso ( ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), quindi simili spese – in mancanza di provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario” (tra le tante Cass. Civ. n. 18745/2005).
Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Giovanna Mellillo