Una delle più importanti novità introdotte dalla legge 220/2012, in vigore dal 18.6.2013, riguarda l’obbligo da parte dell’amministratore di far transitare tutte le somme riguardanti la gestione del Condominio su uno specifico conto corrente.
Questa necessità di trasparenza gestionale, introdotta dall’art. 1129, co. 7 del c.c., in verità non fa altro che recepire l’ormai consolidata giurisprudenza che, pur in assenza di specifiche norme, stabiliva che l’amministratore era tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente per evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio del Condominio e il suo personale, senza necessità di espressa autorizzazione dell’assemblea in tal senso.
Il conto corrente, bancario o postale, dovrà essere intestato al Condominio e di facile accesso, per il tramite dell’amministratore, da parte dei condomini che possono chiedere di prenderne visione e, a proprie spese, estrarre copia della rendicontazione contabile. La firma e la gestione del conto rimangono, comunque, all’amministratore nella sua qualità di rappresentante dei condomini.
La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente è considerato un inadempimento particolarmente grave che può determinare la revoca dell’amministratore, per giusta causa, sia da parte dell’assemblea che dell’autorità giudiziaria su istanza di ciascun condomino.
La norma in oggetto ha carattere inderogabile, il che comporta che un’eventuale delibera condominiale che esoneri l’amministratore dall’apertura del conto corrente è nulla ed in quanto tale potrà essere impugnata, in ogni tempo, da chiunque vi abbia interesse.
Tuttavia l’esigenza di massima trasparenza nell’amministrare somme di danaro altrui non deve di fatto paralizzare la gestione condominiale: si pensi, ad esempio, alle spese di piccola entità, come la lampadina fulminata nell’androne.
In questo caso, nei primi commenti alla legge di riforma si legge che il prelievo di contante in banca, proprio per non paralizzare la gestione, potrà avere un’indicazione generica quale quella del fondo cassa, ma l’amministratore dovrà, poi, indicare nel dettaglio della sua gestione contabile interna cosa è stato pagato con quel denaro prelevato.
Per quanto riguarda, infine, i versamenti delle quote condominiali, laddove i condomini continuino a preferire il pagamento delle stesse in contanti, l’amministratore dovrà versare in banca quanto percepito indicandone la relativa provenienza.
Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Giovanna Melillo