Con la sentenza n. 7938 del 28.3.2017, la Suprema Corte ha sancito l’estensione, anche all’ambito del diritto condominiale, del principio di solidarietà sociale stabilito dall’art. 2 Cost. La vicenda trae origine dall’esecuzione, da parte di un condomino, di modifiche dell’impianto di ascensore, con prosecuzione della scala condominiale sino al piano superattico
. Mentre il giudice di prime cure aveva confermato l’esecuzione delle opere, pur condannando l’attore al risarcimento del danno provocato dagli eseguiti lavori, che avevano inciso negativamente sul decoro architettonico dell’edificio ed avevano determinato un maggiore sfruttamento del nuovo impianto da parte degli ultimi appartamenti da esso serviti, la Corte d’Appello aveva condannato i condòmini alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché, ai sensi del regolamento condominiale, il condomino non avrebbe a suo tempo dimostrato adeguatamente il disagio fisico che lo affliggeva, per sopperire al quale le modifiche architettoniche erano state apportate. Il Supremo Collegio, cassando con rinvio la sentenza del giudice del secondo grado, ha stabilito un fondamentale principio di diritto in base al quale, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la fondamentale l. n. 13 del 1989 (che reca le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici.
Che il diritto di proprietà, previsto all’art. 832 cod. civ., possa subire limitazioni e compressioni è già lettera della norma stessa, che riconosce il diritto “entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Ma con la pronuncia in esame la Corte va oltre, operando una lettura costituzionalmente orientata della legge ordinaria e introducendo, accanto ai limiti derivanti dall’interesse pubblico e dalle servitù private, anche limiti imposti dal dovere di solidarietà sociale, principio già affermato in precedenza con riferimento alle obbligazioni. In proposito si rammenta, tra le tante significative pronunce sul punto, la sentenza n. 22819 del 2010, con cui è stato stabilito che il principio di correttezza e buona fede, che “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore” (relazione ministeriale al cod. civ.), deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile.
Quali conseguenze, quindi, in materia di diritto del condomino con disagio fisico (disabilità, ma anche età avanzata o infortunio) all’eliminazione degli ostacoli architettonici in condominio? La Suprema Corte, nell’esaminata sentenza, conclude affermando che le modifiche volte ad adeguare la struttura condominiale alle esigenze di accesso e spostamento dei soggetti disabili (non solo condòmini, ma anche ospiti) non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera all’autorizzazione del condominio. La norma stabilita dal regolamento condominiale ha un valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per garantire l’effettiva abitabilità dell’immobile. A tal fine è necessario e sufficiente verificare il rispetto dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale. Nel verificare l’effettiva consistenza degli interessi in gioco (interesse del condomino che richiede l’eliminazione delle barriere architettoniche e interesse del condominio che si oppone), il giudice di merito deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di interessi diversi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale
. Avv. Ilaria Callegari