Come dissociarsi da una lite condominiale?

Come dissociarsi da una lite condominiale?

Prima di analizzare schematicamente l’istituto del dissenso alle liti (previsto dall’art. 1132 c.c.), partiamo da un modello, un fac-simile utile per il proprietario che voglia dissentire rispetto alla decisione dell’assemblea di agire o resistere in giudizio contro un terzo. Il condomino che non voglia rivolgersi ad un professionista può manifestare autonomamente il proprio dissenso nelle forme e nei modi che seguono, mediante una semplice raccomandata a/r o anche tramite pec. La posta elettronica certificata potrà essere utilizzata solo nel caso in cui il mittente (condomino) ed il destinatario (amministratore) siano entrambi dotati di tale strumento.

 

Preg.mo………… Amministratore del Condominio via…..…. (…)

Oggetto: condominio di via _________(….): Atto di dissenso rispetto al giudizio civile (Delibera n…. del…)

Il sottoscritto ________, nato a______ il_______ e residente in _____ alla via____n.____, C.F. ____ proprietario di appartamento sito nello stabile in oggetto,

premesso che

– L’assemblea dei condomini in data ______ deliberava di resistere in giudizio [di promuovere giudizio] avverso ______ ; – La maggioranza sul punto della delibera in oggetto veniva raggiunta in assenza del [dissentendo il] sottoscritto;

Ciò premesso, il sottoscritto dichiara di dissentire rispetto al giudizio civile di cui sopra e manifesta, ai sensi dell’art. 1132 c.c., la volontà di separare, come in effetti separa, la propria responsabilità in ipotesi di soccombenza nello stesso.

Luogo e data_______

Firma ___________

 

Una raccomandata avente tale contenuto deve essere inviata all’amministratore entro trenta giorni dalla “notizia” della delibera con la quale la maggioranza ha deciso di agire o resistere in giudizio. Il termine è perentorio e decorrerà a partire dall’assemblea stessa, se il condomino era presente, o da quando ha preso visione del verbale, in caso di assenza alla stessa. Manifestando il dissenso, il singolo condomino può separare la propria responsabilità circa le conseguenze della lite in caso di soccombenza nel giudizio promosso dalla compagine condominiale o al quale la stessa ha deciso di resistere.

Ciò accade, di norma, quando il singolo proprietario ritenga, in base alle informazioni di cui dispone, avventato e temerario agire o resistere in giudizio. Nel caso di condanna del condominio, dunque, il dissenziente sarà esonerato dal pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice in favore della controparte. Si tratta di un risparmio parziale. Il dissenziente è e rimane un condomino che dovrà comunque corrispondere, in base ai propri millesimi, la sua quota-parte di quanto dovuto dal condominio al soggetto terzo che ha vinto la causa civile. Sarà, però, esonerato dal pagamento delle spese di lite che siano conseguenza della soccombenza in giudizio. Il dissenso non si estende alle attività preliminari alla lite quali la richiesta, da parte della compagine, di un parere legale o di una consulenza tecnica. Una delibera dell’assemblea – successiva alla chiusura del giudizio – che ponga le spese di lite, pur nei limiti della sua quota, anche a carico di chi abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso è da considerarsi nulla e sarà impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse. Nel caso in cui il condominio vinca la causa, il proprietario dissenziente può essere chiamato, in sede di riparto, a concorrere alle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla controparte nel solo caso in cui anche il dissenziente abbia tratto vantaggio dalla vittoria. Nel silenzio del legislatore, non si ritiene applicabile l’istituto del dissenso alle liti nelle controversie cd. interne, vale a dire quelle che vedono contrapporsi, da un lato, il condominio e, dall’altro, uno o più condomini (come nei casi di impugnativa di delibera assembleare).

Avv. Amedeo Caracciolo

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