Gatti in condominio: cosa c’è da sapere?

Gatti in condominio: cosa c’è da sapere?

Cosa c’è da sapere sui gatti in condominio?

In un condominio di Triggiano, in un provincia di Bari, in una piccola area non calpestabile del cortile condominiale, vivono un gatto maschio  e una mamma con dei gattini di circa 5 mesi.
In tutte le bacheche dei portoni del condominio è stato affisso un foglio che vieta di dare da mangiare ai gatti.

Questo avviso va contro quanto stabilito dalla legge 281/91

che tutela le colonie feline, anche all’interno delle aree private, richiedendo che sia tenuta pulita la zona circostante.
Nel caso citato le cuccette sono sistemate dietro le aiuole in un’area non a vista vista e le ciotole contenente cibo secco, sono pulite e in ordine. Il terreno (non calpestabile) dell’aiuola, viene spesso ripulito.
“Eppure”- si lamenta chi segnala il caso “In questo condominio non vige la legge italiana, bensì l’accontentare bonariamente chi si lamenta, ma a torto, affiggendo falsi regolamenti condominiali”.

E le “gattare”  ricevono occhiatacce e insulti, perché i condomini ritengono che trasgrediscono le regole cui fanno riferimento gli avvisi affissi in condominio.

La legge 281/91 definisce colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti 

(ne bastano anche solo due) che vivono in un determinato e circoscritto territorio. Inoltre, considera i gatti randagi come esseri viventi titolari di diritti quali la “vita” e la “cura”. Questi diritti incontrano il limite della salute pubblica.

 L’art. 2 comma 9 della L. n. 281/ 1991, prevede che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto “se gravemente malati o incurabili“.
In materia una sentenza del tribunale di Milano costituisce il punto di riferimento della Giurisprudenza (sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009).
In un super-condominio un gruppo di  condomini aveva creato, negli spazi comuni del cortile, alcuni rifugi per i gatti randagi.
Alcuni loro vicini fecero ricorso al giudice contro di loro accusandoli di avere occupato  senza alcuna autorizzazione aree condominiali; essi chiedevano non solo la rimozione dei manufatti ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 10mila euro.

 Il giudice rigettò il ricorso stabilendo che l’occupazione da parte di due condomini di uno spazio comune – mediante installazione di piccole costruzioni per gatti (rifugi) del tutto temporanei – non configura un abuso.

Pertanto è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.

Per completare l’argomento occorre citare il caso in cui una delibera condominiale contenga l’ l’ordine di allontanamento di una colonia felina condominiale e capire se essa possa essere eseguita senza violare le disposizioni a tutela dei gatti randagi che si rifugiano nel condominio

In questo caso è fondamentale considerare la motivazione, che sta alla base della richiesta di allontanamento della colonia felina. Se esso è legato a un qualsiasi tipo di avversione nei confronti della razza felina non potrà mai essere considerata legittima

Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, aree ospedaliere è da considerare assolutamente legittima; al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell’igiene dei luoghi.

Nel caso in cui  i gatti dovessero costituire una fonte di danno per i beni comuni o dei singoli, l’assemblea potrà legittimamente deliberare una serie di provvedimenti tesi a prevenire casi del genere.  

Un’ultima ipotesi che potrebbe essere portata in assemblea è quella in cui la richiesta di allontanamento della colonia felina fosse motivata da ragioni di sicurezza della salute pubblica.

In questo caso non ci sono dubbi sulla legittimità della delibera, anche se è necessario un accertamento di medici veterinari del servizio sanitario nazionale, i quali devono attestare la effettiva  incompatibilità della permanenza dei gatti nell’area condominiale con le esigenze di salute umana e dell’igiene pubblica.

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