All’ inizio di ogni estate puntualmente giungono allo studio lamentele da parte di alcuni condomini in relazione al fatto che il cortile condominiale è utilizzato da alcuni ragazzi come campo da calcio.
Il cortile condominiale è una delle parti comuni del condominio il cui uso è regolamentato dall’articolo 1102 del C.C. il quale dispone che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. La Corte di Cassazione è stata più volte chiamata ad interpretare l’articolo in esame. Con la sentenza del 16 giugno 2005 n.12873 la Suprema Corte ha stabilito che ” il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine“
In altre parole se il cortile condominiale è destinato a parcheggio è difficile, giuridicamente parlando che in esso si possa allo tempo giocare, oltre per le motivazioni citate nella sentenza 12873 della Suprema Corte anche prendendo in esame altri fattori: ad esempio le questioni legate alla salubrità dell’aria, alla sicurezza delle persone ed anche alla sicurezza delle automobili.
La realtà quotidiana è ben diversa da quanto affermato a livello giuridico per cui è necessario ritornare all’art. 1102 del codice, ai sensi del quale i bambini figli di condomini come tutti gli altri avranno diritto di giocare negli spazi comuni. La legislazione internazionale vede di buon occhio e si adopera per allargare i confini del diritto al gioco dei bambini. A tal proposito l’Italia, con la L. n. 176/1991 ha ratificato la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989, la quale all’art. 31 sancisce quanto segue: “Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica“.
Fatto salvo il diritto di gioco dei bambini restano valide le regole generali secondo cui in determinati orari pomeridiani e notturni nel condominio va rispettato il silenzio (da parte di tutti, non solo da parte dei bambini) e vale la regola generale che chi rompe paga; i bambini sono liberi di giocare, ma nel caso in cui provochino danni saranno tenuti al risarcimento, o meglio vi saranno tenuti i genitori, che hanno l’obbligo di vigilanza sui minori e quello di farli crescere educati e responsabili. Quindi nel caso concreto che ho citato all’inizio l’amministratore non può che raccomandare ai genitori di vigilare sulla incolumità dei propri figli indirizzandoli, magari, verso giochi, le cui caratteristiche siano tali da ridurre al minimo i rischi di arrecare danni alle persone o alle cose altrui.