L’art. 67 disp. att. cod. civ. attribuisce a ogni condomino la possibilità di intervenire all’assemblea condominiale anche a mezzo di rappresentante che può essere sia a un condomino sia a un soggetto estraneo al Condominio.
La norma, come novellata dalla legge di riforma del Condominio, richiede per la validità della delega la forma scritta e vieta, espressamente, la possibilità di conferire deleghe all’amministratore qualunque sia l’oggetto dell’assemblea.
La norma, inoltre, prevede che se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale dell’edificio.
Il soggetto delegato non può, a sua volta, delegare altri soggetti alla partecipazione in assemblea e la delega non è frazionabile nel senso che il condomino proprietario di più unità immobiliari può conferire una sola delega.
Nell’ipotesi in cui un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari.
Il principio statuito dal primo comma dell’art. 67 disp. att. cod. civ. è inderogabile, per cui è nulla la clausola del regolamento di Condominio che limita il potere di rappresentanza in assemblea.
Tuttavia il regolamento di Condominio può contenere delle clausole che, pur non pregiudicando l’inderogabile diritto di ogni condomino di farsi rappresentare nell’assemblea, ne regolano l’esercizio ponendo talune limitazioni, quali, ad esempio, nei Condomini con meno di venti proprietari, la clausola che predispone un numero massimo di deleghe da attribuire in sede di adunanza ad una stessa persona.
Il potere di intervenire si intende conferito esclusivamente in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno e, comunque, la delega a farsi rappresentare in assemblea anche se generica è valida in quanto l’oggetto resta determinato dall’ordine del giorno dell’assemblea.
Quanto al rapporto che si viene a costituire tra soggetto delegante e soggetto delegato, come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 1234 del 25.01.2016, lo stesso ha valenza del tutto interna e non coinvolge il Condominio, con la conseguenza che gli eventuali vizi relativi ai poteri conferiti al delegato possono essere fatti valere solo dal soggetto delegante e non dagli altri condomini e non si ripercuotono sulle deliberazioni assunte dall’assemblea.
Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Giovanna Melillo