In un condominio stanno per nascere due bambini.
I futuri genitori hanno interpellato l’amministratore ponendo quesiti e gli hanno chiesto di preparare una comunicazione poiché sono terrorizzati dal fatto che c’è un condomino, loro dirimpettaio, che non sopporta alcun tipo di rumore ed è pronto a chiedere l’intervento dell’amministratore o a procedere a denunce, anche penali, per rumori provocati da spostamento di sedie, gioco di bambini piccoli e così via.
Un lieto evento come la nascita di un bambino diventa fonte di stress nella realtà attuale dei condomini.
La legge tutela chi è disturbato da rumori causati da attività produttive o provenienti da civili abitazioni. In questi casi si potrà chiedere l’intervento del giudice solo nel caso in cui il rumore superi la “normale tollerabilità” e il suo intervento sarà diretto a operare una equa contemperazione tra le diverse esigenze dei soggetti coinvolti e a ridurre il livello del rumore se questo supera, in effetti, il limito normale di tolleranza, così come definito dalla legge stessa.
Nel caso del pianto del bambino, la quiete del vicino non è turbata da comportamenti evitabili degli altri vicini, ma da quello di un soggetto privo di capacità di controllo sui propri istinti, quale un minore in tenerissima età.
In questi casi la responsabilità si sposta sui suoi genitori, i quali potrebbero essere costretti a prendere provvedimenti per prevenire le conseguenze dannose provocate dal pianto del figlio, in special modo nel caso di appartamenti, i quali hanno pareti divisorie sottilissime edla propagazione delle onde sonore è facilitata.È evidente che la responsabilità si sposta sui genitori dell’infante, che potrebbero essere chiamati ad intervenire per ridurre le turbative dovute al pianto del figlio, fino addirittura alla previsione di opere di insonorizzazioni delle pareti divisorie fra le proprietà. Il che potrebbe avvenire, in particolar modo, in quegli appartamenti i cui muri divisori siano particolarmente sottili e consentano una facile propagazione delle onde sonore.
Il vicino che si lamenta, in ogni caso, dovrà avere una certa tolleranza poiché rimangono imprescindibili i bisogni e i diritti del minore; esiste, infatti, un principio di solidarietà sociale, che va ben oltre la rigida regola del diritto e che opera tanto più quando si ha a che fare con diritti di bambini o di individui più deboli.
Il giudice adito valuterà, di conseguenza, caso per caso e, sempre, dopo una perizia di un consulente tecnico di ufficio nominato dal giudice, il quale valuterà l’eventuale incidenza del rumore del pianto sugli appartamenti adiacenti.
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