Rumori in condominio: come gestirli?

Rumori in condominio: come gestirli?

La problematica dei rumori in condominio, e di come gestirli,  regolata ex art. 844.c.c., obera, notevolmente, le aule dei nostri tribunali, e aumenta la mole di lavoro per i nostri giudici; il tutto a causa della scarsa informazione dei condomini, spesso, poco attenti alle norme vigenti e al regolamento condominiale.

Ma esiste un orario “del silenzio” stabilito dal nostro ordinamento? Quali sono i rumori inammissibili?

Il nostro codice , purtroppo, in modo sintetico, divide i rumori, semplicemente, in due macro-aere :rumori tollerabili e rumori intollerabili, vietando ,espressamente, quest’ultimi e investendo i giudici di decretare, in base alle istanze pervenute, quali siano gli orari in cui è
“ sacrosanto” il silenzio, in cui è possibile svolgere le faccende domestiche, in cui è ammissibile l’intervento di ditte specializzate per determinati lavori e le soglie di decibel oltre le quali i rumori vengono identificati come intollerabili.
Condizionano le decisioni dei giudici: la destinazione d’uso degli immobili (Es.Per locale commerciale, aumenta la soglia di tollerabilità); la loro collocazione (Es.Un’unità abitativa in pieno centro avrà una soglia di tollerabilità maggiore rispetto ad un’abitazione sita in campagna);l’isolamento dell’immobile e l’orario dei rumori(Es.Il rumore dello stereo acceso può essere tollerabile durante le ore diurne e intollerabile nelle ore notturne.
La giurisprudenza ha, ovviamente, proibito gli schiamazzi e la musica proveniente dai locali nelle ore notturne (Cass. N 12967/2014) e la possibilità di iniziare le pulizie domestiche alle ore sei del mattino (Caas.n.2166/2006).
E’ opportuno dire che la disciplina delle immissioni della quale fanno parte i rumori può essere derogata da un regolamento di natura contrattuale (Cass.N.750/1973) cosicché, in presenza delle stesse, si deve procedere, in primis, con la verifica del regolamento, nella parte in cui disciplini l’uso della proprietà individuale, con i limiti e divieti categorici annessi.

Qual è la posizione dell’amministratore in merito alle immissioni? Ci sono responsabilità per l’amministratore? 

Come è stato detto nella premessa, il tema delle immissioni ricorre , frequentemente, nei nostri tribunali, poiché , come è facile immaginare, viene minata la quiete dell’intero stabile, quell’armonia che tutti noi ci auspichiamo in un condominio. Per la fattispecie in oggetto, la legge non prevede particolari responsabilità per l’amministratore, spesso, non tenuto ad alcun intervento.
E’ chiaro che, trovandosi davanti ad un regolamento condominiale dove vengono menzionati determinati orari per il riposo dei condomini, è tenuto a farli rispettare e a comminare una multa, se prevista dallo stesso, al condomino trasgredente.

Esiste una multa per questo tipo di immissioni?

Per quanto riguarda il profilo penale, previsto art.659 C.p “ Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici , è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.

Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità “; pertanto ci si dovrà rivolgere alle forze dell’ordine e denunciare il condomino che arrechi disturbo alla quiete condominiale.
Possibili soluzioni
A mio avviso, è sempre opportuno confrontarsi con il condomino, prima di procedere con denunce e azioni annesse; cercare di capire se vi sia un problema e aiutarlo a risolverlo.
Il nostro paese, secondo quanto riportato dal “Sole 24 Ore”, non è un paese dove pullulano i giovani, vista l’ingente crisi che li ha portati all’emigrazione.
Si deduce che gli stabili condominiali sono spesso occupate da persone anziane, affette da problemi di udito e solitudine” Amministratore, la vicina ha lasciato la Tv accesa con il volume alto” Es. Classico di lamentela
Per questi motivi, non credo sia opportuno coinvolgere gli organi competenti, visto che, prima o poi, la vetustà colpisce tutti, ma soprattutto in un’ottica di condominio, come estensione della propria famiglia.
La mediazione ed il buon senso sono strumenti vincenti per il professionista serio qual è l’amministratore di condominio.

 

Francesco Berlen

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