Stalking condominiale: uno sguardo giuridico-sociale

Stalking condominiale: uno sguardo giuridico-sociale

Un uomo di 40 anni di Montesacro (Roma) è stato condannato a un anno di carcere perché solito girare nudo per le scale e in ascensore. Nel mirino dell’uomo c’era la dirimpettaia, una vedova 70enne, che non appena metteva il naso fuori dalla porta si ritrovava il vicino nudo ad aspettarla. La donna aveva deciso di sopportare, ma quando il 40enne si è mostrato senza slip anche alla 17enne del piano inferiore sono scattate le denunce.

 

Una 50enne è stata condannata a sei mesi di carcere per aver tenuto sotto scacco per anni un’intera palazzina. Un tempo i 10 appartamenti erano del padre: lei si sentiva ancora la padrona e gettava olio sulle scale alla vicina che non voleva lasciare la casa.

 

Aveva chiesto ad un residente del condominio di cui era amministratore di togliere l’urina del proprio chiwawa. Il giovane si era rifiutato di ripulire le tracce di pipi lasciate dal suo piccolo animale domestico sul ballatoio condominiale. “Paghiamo la signora delle pulizie. Lo deve fare lei”. E, dopo un’accesa discussione con l’amministratore, che più volte lo aveva ripreso anche per l’abitudine di sputare in terra, ha preso in mano il guinzaglio del cane scagliandolo come una frusta contro il volto dell’uomo.

 “Ho provato a difendermi – “ha raccontato nel corso dell’udienza del processo che è seguito a quell’episodio, l’amministratore –“ ma quel ragazzo mi ha colpito più volte con i pugni fino a ridurmi la faccia tumefatta”.

Sono solo alcuni esempi tratti dalla cronaca quotidiana dei giornali italiani provenienti dall’universo condominio. Un luogo in cui sembrano trovare sfogo tutte le manifestazioni più infime e negative dell’animo umano.

Un tempo c’era solidarietà tra vicini di casa e si era soliti scambiare quattro chiacchiere o prendere un caffè con i propri dirimpettai. Oggi sembrano essere, al contrario, diventati i peggiori nemici di ciascuno di noi da ignorare nella migliore delle ipotesi, da colpire nei modi più vari in tutti gli altri casi.

L’amministratore di condominio non ha poteri per incidere su questi comportamenti malsani delle persone potendo, al più, essere un pontiere tra persone che si odiano.

Le persone pensano che egli sia un “giustiziere” oppure che abbia il compito di far cessare i comportamenti dei maleducati, dei pazzi, degli incivili. Ma non è così per cui è necessario attivare, in questi casi, le opzioni offerte dall’ordinamento giuridico, le quali non sempre sono adeguate nel far cessare in maniera immediata gli episodi di stalking condominiale.

In attesa che si attivino i rimedi previsti dalla legge le vittime sono costrette a vivere nella paura e a cambiare le proprie abitudini rischiando di cadere in stati d’ansia provocati dalla continua tensione a cui si è costretti per dover subire le persecuzioni di chi le ha prese di mira. Persone che, magari, hanno una condotta sociale irreprensibile e si trasformano una volta che si trovano in condominio, uno spazio che considerano di propria esclusiva pertinenza e considerano intrusi tutti coloro che li intralciano o dicono loro di porsi dei limiti per il rispetto dovuto verso gli altri, che sono comproprietari sulle parti comuni dell’edificio, con eguali diritti ed eguale dignità.

Negli episodi descritti si individuano diversi comportamenti punibili secondo la legge penale.

Infatti le vicissitudini condominiali per la legge non hanno soltanto una rilevanza civilistica,  ma anche e spesso, si caratterizzano per condotte penalmente rilevanti.

Basti pensare all’esempio del ragazzo che si denuda: è palese la configurazione del reato di atti osceni. L’esibizione dell’organo genitale integra il reato, e quanto al luogo del reato è stato pure chiarito dalla giurisprudenza che il condominio può essere considerato luogo aperto al pubblico in quanto la possibilità di accedervi è consentita non solo a tutti i condomini ma anche agli estranei che si recano a trovarli (Cass. Pen. Sent. n. 6434/2008). Il reato di atti osceni è punito con la reclusione dal tre mesi a tre anni e procedibile d’ufficio, e ciò significa che è sufficiente informare le autorità competenti, senza necessariamente sporgere formale querela.

Quello di atti osceni rappresenta uno dei reati contro la moralità, e nello specifico di quelli che offendono il pudore.

Tra gli altri comportamenti sono individuabili invece condotte che possono configurare reati contro la persona, ed in particolare contro l’onore (ingiuria) e contro la libertà morale (violenza privata e minaccia).

L’ingiuria è il reato che offende l’onore e il decoro di una persona, che si consuma con il proferire parole, appunto ingiuriose, oppure con scritti o disegni diretti alla persona offesa. E’ procedibile a querela.

La violenza privata è invece l’azione di chi con violenza o minaccia costringe altri a fare, o tollerare (tipico nei rapporti condominiali) qualche cosa. Reato punito con la reclusione fino a quattro anni e procedibile d’ufficio.

Quelli di percosse e di lesioni personali sono invece quei reati contro l’incolumità individuale, puniti con la reclusione fino a sei mesi e fino a tre anni, procedibili a querela della persona offesa o d’ufficio a seconda della gravità. E’ purtroppo non raro che una lite condominiale degeneri in comportamenti di questo tipo.

Altro comportamento grave, tra quelli descritti, è il reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui, che nel caso specifico può consistere anche nel bene comune e cioè nell’edificio condominiale e nelle sue pertinenze. Trattandosi di beni immobili il reato è procedibile d’ufficio con pena della reclusione fino ad un anno e multa fino a 3000 euro.

Ma il reato più grave che può commettersi, oltre l’omicidio che è pure accaduto come ci risulta da noti fatti di cronaca, è il cosiddetto stalking condominale, o per essere più chiari il reato di atti persecutori in condomino. Quando si parla di stalking pensiamo alla violenza sulle donne ma in realtà questo reato può realizzarsi anche in altri contesti.

Cosa prevede il codice penale? L’articolo 612 bis stabilisce che salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da affezione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Dunque la legge protegge chi subisce comportamenti offensivi o lesivi, configurabili i reati fin qui descritti. La tutela non si limita ad un’azione giudiziaria in sede civile (come per esempio impugnazione di una delibera assembleare) ma è estesa all’ambito penalistico. Basta denunciare o querelare il condomino aggressore o minaccioso.


 
Dott.Fortunato Vadalà

Avv. Edoardo di Mauro

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